Visto l'art. 65 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 15389 del 22 novembre 1991; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54; Visto il decreto del Presidente della giunta provinciale 1-14/Leg. del 15 gennaio 1990; Decreta: Di emanare le seguenti modificazioni da apportare al "Regolamento esecutivo dell'art. 65 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 per la disciplina della gestione contabile della spesa provinciale tramite funzionari delegati" emanato con il decreto del Presidente della giunta provinciale 1-14/leg. del 15 gennaio 1990: a) al comma 1 dell'art. 23 il periodo "ma le relative spese vi saranno imputate solo per le somme pagate fino al 31 gennaio dell'esercizio successivo a quello di emissione" e' sostituito dal seguente "ma le relative spese vi saranno imputate solo per le somme pagate entro il 31 dicembre"; b) il comma 2 dell'art. 23 e' abrogato; c) al comma 1 dell'art. 25 il periodo, "Intendendosi l'ultimo semestre prorogato al 31 gennaio successivo al solo fine di consentire il pagamento delle spese sostenute entro il 31 dicembre" e' soppresso. Trento, 4 dicembre 1991 MALOSSINI Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1992 Registro n. 6, foglio n. 94